La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Se il figlio è nato da genitori coniugati tra loro: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Se il figlio è nato da genitori non coniugati: in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando il documento di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Deve essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza, oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all’ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Requisiti specifici:
La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o da entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio
- dai due genitori congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio