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Regione Piemonte

Denunce di nascita

  • Servizio attivo

Denunce di nascita


A chi è rivolto

Ai cittadini

Come fare

La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.

Se il figlio è nato da genitori coniugati tra loro: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Se il figlio è nato da genitori non coniugati: in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando il documento di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Deve essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza, oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all’ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Requisiti specifici:

La denuncia di nascita può essere resa:

1) per i genitori uniti in matrimonio:

  •  da uno dei due genitori o da entrambi
  •  da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
  •  da medico/ostetrica che ha assistito al parto

2) per i genitori non uniti in matrimonio:

  •  dal solo genitore che intende riconoscere il figlio
  •  dai due genitori congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Cosa serve

Documenti da esibire:

  • attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto;
  • documento valido di identità personale dei dichiaranti;
  • per i genitori non residenti: carta d’identità valida o documento equipollente dei dichiaranti (ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);
  • per i genitori stranieri: carta d’identità, ovvero passaporto dei dichiaranti (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore).

Cosa si ottiene

La denuncia di nascita

Tempi e scadenze

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello

Accedi al servizio

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio per il cittadino / Servizi demografici e cimiteriali

Beinasco - Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 1

Stato Civile

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011 3989332

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pec: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Pagina aggiornata il 03/07/2024

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