In caso di decesso presso un’abitazione privata, locale pubblico o pubblica via: la dichiarazione di morte è effettuata da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da un loro delegato (ad esempio personale di impresa di onoranze funebri), ovvero, in mancanza, da persona informata del decesso;
In caso di decesso presso strutture ospedaliere, case di cura o altri istituti esistenti nel Comune: la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore della struttura stessa, che la trasmette poi all’Ufficiale dello Stato Civile unitamente alla scheda ISTAT e al certificato necroscopico.
L’Ufficiale di Stato Civile accoglie le dichiarazioni di morte avvenute nel territorio comunale, provvede a formare l’atto di morte, rilascia il permesso di seppellimento, provvede all’annotazione di morte sull’atto di nascita del defunto, ovvero comunica il decesso al Comune di nascita se diverso, informa l’ufficio anagrafe per l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio se il defunto è residente, ovvero, se non residente, trasmette copia dell’atto di morte al Comune di residenza.
Quando dal certificato necroscopico risultano indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l’Ufficiale di Stato Civile informa l’Autorità Giudiziaria e ne attende le disposizioni prima di rilasciare il permesso di seppellimento.