001024
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.beinasco.to.it
it
Regione Piemonte

Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Convivenza di fatto


A chi è rivolto

Ai cittadini

Descrizione

La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

REQUISITI

Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni;
  • Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
  • Avere un legame affettivo stabile;
  • Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.

DIRITTI

La legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, il diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • la designazione dell’altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata;
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà;
  • la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • i diritti del convivente nell’attività di impresa;
  • la nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;
  • le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza.  Il contratto è facoltativo.  Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti.

Come fare

Gli interessati devono presentare all’ufficio Anagrafe apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere inoltrata:

L’inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  1. acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità   dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  2. sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Cosa serve

Allo Sportello occorrerà:

  • dichiarazione sottoscritta da entrambi
  • copie dei documenti di identità

Cosa si ottiene

La convivenza di fatto

Tempi e scadenze

LA CONVIVENZA DI FATTO CESSA IN CASO DI:

  • morte del convivente;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra il convivente e un’altra persona;
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una o di entrambe le parti;
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o da entrambe le parti;
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto.

Accedi al servizio

Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo sportello

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio per il cittadino / Servizi demografici e cimiteriali

Beinasco - Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 1

Anagrafe

Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, n. 1

011 39891 - 2 - 1

demografici@comune.beinasco.to.it

pec: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Allegati

02_dichiarazione_anagrafica_cessazione
03_dichiarazione_cessaz_1_conv
01_dichiarazione_anagrafica_costituzione

Pagina aggiornata il 03/07/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri