A chi è rivolto
Ai cittadini
Descrizione
La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
REQUISITI
Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni;
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
- Avere un legame affettivo stabile;
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
DIRITTI
La legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia e di ricovero, il diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
- la designazione dell’altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata;
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà;
- la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
- l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- i diritti del convivente nell’attività di impresa;
- la nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;
- le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo. Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti.
Come fare
Gli interessati devono presentare all’ufficio Anagrafe apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail: ufficioperilcittadino@comune.beinasco.to.it;
- alla casella PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it;
- via fax: 0113989382;
- posta raccomandata: piazza Alfieri,7 – 10092 Beinasco;
- presso l’Ufficio per il cittadino, con appuntamento telefonando al n. 0113989332.
L’inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
- acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
- sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.
Cosa serve
Allo Sportello occorrerà:
- dichiarazione sottoscritta da entrambi
- copie dei documenti di identità
Cosa si ottiene
La convivenza di fatto
Tempi e scadenze
LA CONVIVENZA DI FATTO CESSA IN CASO DI:
- morte del convivente;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra il convivente e un’altra persona;
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una o di entrambe le parti;
- dichiarazione di cessazione presentata da una o da entrambe le parti;
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto.
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02_dichiarazione_anagrafica_cessazione03_dichiarazione_cessaz_1_conv
01_dichiarazione_anagrafica_costituzione
Pagina aggiornata il 03/07/2024