utte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, ACI, Poste, ecc.) non possono richiedere certificati, ma sono tenuti ad accettare in sostituzione una semplice dichiarazione in carta libera: l'autocertificazione.
Tale dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Anche i privati che vi consentono possono accettare l'autocertificazione. Possono avvalersi dell’autocertificazione tutti i cittadini maggiorenni italiani ed i cittadini della Comunità Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono comprovare con l'autocertificazione solo stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici.
Si possono comprovare con l'autocertificazione i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- lo stato di coniugato o vedovo o di stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio ed esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipoprevisti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero di codice fiscale, della partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio,
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
L’autocertificazione non è ammessa per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme della Comunità Europea, marchi, brevetti.
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.