Normativa di riferimento generale art. 55, secondo comma, del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361.
Sono considerati elettori con impedimento fisico:
- ciechi;
- amputati delle mani;
- affetti da paralisi o impedimenti di analoga gravità.
L’elettore può in questo caso può essere assistito da un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
-l’impedimento è evidente.
-sulla tessera elettorale è presente il timbro “AVD”.
-l'elettore possiede il libretto di pensione di invalidità civile INPS con:
foto del titolare;
indicazione “ciechi civili”;
uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07.
4.È esibito un certificato medico rilasciato da un medico di MEDICINA LEGALE DELL’ASL, che attesti l’impedimento a votare autonomamente.
Si veda la circolare ASL allegata.
L’ accompagnatore può assistere solo un elettore per ogni votazione.