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Regione Piemonte

F.I.M.I (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli)

  • Servizio attivo

La misura, prevista dalla L. 124/2013, consiste nell’attribuzione di contributi in favore degli/delle inquilini/e di alloggi in libero mercato in situazione di morosità incolpevole.


A chi è rivolto

La misura si rivolge agli/alle inquilini/e di alloggi in libero mercato che, per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone, accertata dal Comune, sono destinatari/e di uno sfratto per morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole s’intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause (art. 2 DM 30/03/2016):

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in maniera consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Descrizione

Il Fondo per la morosità incolpevole (FIMI) è una misura nazionale, prevista dalla L.124/2013, cofinanziata ed attuata dalla Regione Piemonte con DGR n.16-362/2014. Il FIMI attribuisce contributi in favore dei locatari d’immobili ad uso abitativo, in possesso di contratto di locazione, in forma scritta, regolarmente registrato e relativo ad immobili situati nel territorio di Beinasco, in situazione di morosità incolpevole a causa della quale si trovino a rischio di sfratto esecutivo.

L’incolpevolezza della morosità è accertata dal Comune secondo le indicazioni ministeriali e regionali.

La sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è quindi dichiarata dalla Commissione Comunale per l’Emergenza Abitativa (C.E.A.) che può richiedere all’interessato la presentazione di ulteriore documentazione specifica a dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra.

Il contributo può essere finalizzato:

  • all’annullamento della procedura di sfratto: a seguito di espressa rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile da parte del/la proprietario/a e al proseguimento dell’iter procedurale di sfratto in essere, nel caso in cui il periodo residuo del contratto attuale non sia inferiore a due anni, si riconosce alla proprietà il pagamento della quota riferita alla morosità pregressa dell’inquilino/a (escluse le spese legali che restano in capo a quest’ultimo/a), fino ad un massimo di euro 8.000,00 (art. 5 comma 1 lett. a) decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016);
  • all’annullamento della procedura di sfratto: a seguito di espressa rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile da parte del proprietario e al proseguimento dell’iter procedurale di sfratto in essere e all’accettazione dello stesso a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato si riconosce alla proprietà, oltre al pagamento della quota riferita alla morosità pregressa dell’inquilino/a (escluse le spese legali che restano in capo a quest’ultimo/a), fino ad un massimo di euro 8.000,00, il versamento del deposito cauzionale per la stipula del nuovo contratto a canone concordato e/o il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto a canone concordato (4, 6 o 8 in base al valore ISEE del/la richiedente), fino ad un massimo, totale, di euro 12.000,00 (art. 5 comma 1 lett. c) e d) decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016);
  • al differimento concordato dello sfratto: qualora il proprietario consenta il differimento dell’esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, sono riconosciuti i canoni relativi al periodo di differimento la cui somma non superi euro 6.000,00 (per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento). Il differimento non annulla il procedimento di sfratto che viene solamente procrastinato (art. 5 comma 1 lett. b) decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016).

Copertura Geografica

Regione Piemonte

Come fare

Le domande devono essere presentate, previo appuntamento da richiedere al numero 0113989 241/379/212/270 presso l’Ufficio Politiche Sociali ed Abitative -P.zza Alfieri, 7 – 1° piano - stanza 103, nei consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Cosa serve

  • Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 26.000,00;
  • Essere destinatario di un atto d’intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi immobili cat. A1, A8 e A9);
  • Risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.

Documenti:

  • documento d’identità in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • dichiarazione ISEE in corso di validità;
  • documenti comprovanti i requisiti specifici richiesti (contratto di locazione registrato, copia atto d’intimazione di sfratto, attestazione percentuale di invalidità accertata, etc.).

Cosa si ottiene

Il contributo, il cui ammontare dipende dalla fattispecie di riferimento, verrà riconosciuto all’inquilino/a in quanto beneficiario/a della misura, ma verrà liquidato esclusivamente al/la proprietario/a dietro delega irrevocabile dell’inquilino/a stesso/a.

Il contributo può coprire:

  • in caso di rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile da parte del/lla proprietario/a, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni, la morosità pregressa di canoni e spese condominiali, fino ad un massimo di € 8.000,00;
  • in caso di rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile da parte del/lla proprietario/a e di stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato, la morosità pregressa di canoni e spese condominiali, fino ad un massimo di € 8.000,00, oltre al deposito cauzionale e/o a 4/6/8 mensilità di canone relative al nuovo contratto a canone concordato (concesse in proporzione al reddito ISEE), fino ad un ammontare massimo, totale, di € 12.000,00;
  • qualora il proprietario consenta il differimento dell’esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, i canoni relativi al periodo di differimento, fino ad un massimo di € 6.000,00.

Tempi e scadenze

Il bando è aperto in via continuativa fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Accedi al servizio

  • Non digitale

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Politiche Sociali e rapporti con le Strutture Sanitarie

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Piazza Vittorio Alfieri n. 7 - I piano - stanza 103

Allegati

13. DOMANDA_FIMI
13. BANDO FIMI

Pagina aggiornata il 10/04/2025

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