A richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile d’imposta ovvero il concessionario della riscossione coattiva qualora non abbia ancora proceduto a notificare la cartella o l’ingiunzione fiscale, concede una rateizzazione per importi complessivamente non inferiori a Euro 250,00=.
Il numero massimo di rate - di pari importo e con rata mensile minima non inferiore a Euro 100,00= - in cui può essere rateizzato il debito tributario è pari al numero di mesi del periodo tra la data stabilita nel provvedimento di dilazione quale scadenza della prima rata e il 30 giugno del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di importi superiori a Euro 20.000,00= la dilazione può essere concessa solamente se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e presenta idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Al contribuente è, comunque, possibile concedere la rateizzazione anche in mancanza della presentazione della fidejussione, qualora egli dimostri l’impossibilità del suo ottenimento mediante almeno tre dinieghi opposti da soggetti fideiussori.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. L’importo ancora dovuto può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati nella misura prevista all’articolo 23, con maturazione giorno per giorno.