Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l’utenza domestica, ovvero di crisi economica per l’utenza non domestica. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori a Euro 60,00= lordi per le utenze domestiche e a Euro 200,00= lordi per quelle non domestiche.
Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è commisurato all’importo del debito, come previsto dal Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI).
L’istanza di rateizzazione deve essere inoltrata, prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso, all’ufficio indicato nell’avviso di accertamento, allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio. L’esito dell’esame dell’istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente, a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.