TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'
PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.) E ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE (Legge 12 luglio 2011 n. 106 e s.m.i.)
L'Amministrazione comunale, in seguito agli impulsi della Legge n. 448/1998, ha da tempo avviato la procedura per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie e la sostituzione delle convenzioni, con conseguente eliminazione dei vincoli di inalienabilità. Con questo procedimento aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, concesse in diritto di superficie attraverso convenzioni urbanistiche, sono state cedute in proprietà a fronte di un corrispettivo e della stipula di una nuova convenzione avente una durata pari a 30 anni meno il tempo trascorso tra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione. Permaneva ancora il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi fino alla data di scadenza trentennale delle nuove convenzioni (bozza di convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 19 dell’8 maggio 2000). Successivamente l’Amministrazione Comunale ha dovuto gestire le istanze di trasformazione presentate da titolari di unità immobiliari realizzate su aree concesse in diritto di superficie da più di 30 anni, elaborando una bozza di atto di compravendita approvato con deliberazione di G.C. n. 166 del 02 novembre 2010.
La legge 12 luglio 2011 n.106 ha ulteriormente integrato la legge 23 dicembre 1998 n. 448 consentendo la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione. La legge 24 febbraio 2012 n. 14 ha inoltre disposto che dal 1° gennaio 2012 la determinazione della percentuale per calcolare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di E.R.P., nonché del canone massimo di locazione, spetta ai Comuni.
Con deliberazione di C.C. n. 21 del 23 aprile 2012 il Comune ha pertanto approvato la procedura, a titolo oneroso, per pervenire alla cancellazione di tutti i vincoli P.E.E.P., compreso quello del prezzo massimo di cessione, in modo da permettere subito la vendita o locazione degli alloggi a prezzo di libero mercato, senza dover attendere la scadenza dei 30 anni. L’applicazione della procedura di cancellazione del vincolo del prezzo massimo di cessione può avvenire solo se:
- sia già trascorso, dalla data di stipula della prima convenzione di concessione/cessione dell’area, un periodo di 7 anni come stabilito dalla Legge 12 luglio 2011 n.106;
- in caso di edilizia agevolata il proprietario dell’alloggio richiedente abbia già completamente estinto il mutuo agevolato di cui ha usufruito per l’acquisto della casa e che pertanto siano decaduti tutti i vincoli relativi all’alienabilità dell’alloggio;
- sia effettuato il pagamento di un corrispettivo calcolato, per la quota corrispondente all’alloggio, ripartendo in maniera proporzionale su 30 anni il 40 per cento del valore venale dell’area. I 30 anni decorreranno a partire dalla data di stipula della convenzione originaria per la concessione/cessione del terreno alla Cooperativa o Impresa edificatrice fino alla data della richiesta del proprietario dell’alloggio interessato allo svincolo totale;
- sia inoltre effettuato il versamento di un importo pari al contributo sul costo di costruzione di cui agli artt. 43 e 48 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta di eliminazione totale dei vincoli convenzionali, compreso quello del prezzo massimo di cessione, avanzata dal proprietario interessato;
- Venga stipulata una convenzione che vada a sostituire tutte le convenzioni vigenti e sia redatta secondo gli schemi allegati al presente atto, eliminando di fatto i vincoli esistenti.
Sono quindi state elaborate tre tipologie di convenzione :
a) Convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con contestuale rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione (Rf. Bozza di convenzione allegato a) alla deliberazione di CC n.21 del 23 aprile 2012)
b) Convenzione integrativa per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione per le aree P.E.E.P. già cedute in proprietà (Rif. Bozza di convenzione allegato b) alla deliberazione di CC n.21 del 23 aprile 2012)
c) Convenzione integrativa per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione, per le aree P.E.E.P. in diritto di superficie (Rif. Bozza di convenzione allegato c) alla deliberazione di CC n.21del 23 aprile 2012)
Con deliberazione di G.C. n. 79 del 28/5/2013 è stato adeguato lo schema d'atto per le aree comprese nei piani di zona già concesse in diritto di superficie da oltre 20 anni a seguito di modifica apportata alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 23 ter del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.
SCARICA MODELLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA (la modulistica per l'attivazione della procedura di trasformazione è stata approvata con D.D. n. 151 del 21 maggio 2012)